Corsi RSPP per Datori di Lavoro 16 ORE
corso sulla base del d.Lgs 81/2008 artt. 34, 36
I corsi RSPP per datore di lavoro vengono svolti tenendo in considerazione il D.Lgs. 81/08 che riunisce tutta la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Durante il corso i datori di lavoro acquisiranno le conoscenze riguardanti tali argomenti:
- il quadro normativo riguardante la sicurezza dei lavoratori;
- il quadro normativo riguardante la responsabilità civile e penale;
- Quali sono gli organi di vigilanza e di controllo che interagiscono con le aziende;
- la tutela assicurativa;
- il registro degli infortuni;
- le relazioni con i Rappresentanti dei lavoratori;
- la gestione degli appalti;
- la gestione del lavoro autonomo
- la gestione della sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro;
- a valutazione dei rischi;
- quali sono i principali rischi e come prevenirli: le loro misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- i dispositivi di protezione di ogni lavoratore;
- come prevenire gli incendi e come affondarli se si verificassero;
- la prevenzione sanitaria;
- informare e la formare i lavoratori.
Alla fine del corso i datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un test di verifica al termine del quale, se risulterà di esito positivo, verrà consegnato un attestato che attesta l’acquisizione delle conoscenze necessarie per svolgere l’attività di RSPP.
Secondo quanto scritto nel d.Lgs 81/2008, i corsi per rspp datore di lavoro:
- Art 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente. 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
- Art.36 Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente. aggiornamenti
- ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca................................fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ........................................fino a 200 lavoratori
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